Avvertenza: Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, coordinato con la legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217. Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). Art. 1 Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni 1. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». 2. All'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole: «e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «, 2020 e 2021» e le parole: «31 dicembre 2022», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»; b) al comma 4, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». 3. All'articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». 4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 303, le parole: «per il quadriennio 2019-2022» sono sostituite dalle seguenti: «per il quinquennio 2019-2023»; b) al comma 313, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»; c) al comma 349, dopo le parole: «a tempo indeterminato» sono inserite le seguenti: «, entro il 31 dicembre 2023,». 5. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15, in materia di facolta' assunzionali del Ministero delle imprese e del made in Italy, le parole: «nel quadriennio 2019-2022» sono sostituite dalle seguenti: «nel quinquennio 2019-2023». 6. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 162, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»; b) al comma 495, le parole: «30 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023». 7. All'articolo 3, comma 3-ter, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, le parole: «entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2023». 8. All'articolo 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste, per gli anni 2020, 2021 e 2022, dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi negli anni 2019, 2020 e 2021, dall'articolo 1, comma 287, lettere c), d) ed e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 381, lettere b), c) e d), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall'articolo 19, commi 1, lettere a) e b), e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dall'articolo 1, comma 984, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dagli articoli 13, comma 5, e 16-septies, comma 2, lettera c), del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, e dall'articolo 1, commi da 961-bis a 961-septies, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, possono essere effettuate entro il 31 dicembre 2023.». 9. Il termine per l'assunzione di duecentonovantaquattro unita' di personale con profilo tecnico non dirigenziale, appartenenti all'area III, posizione economica F1, e all'area II, posizione economica F2, previste all'articolo 1, comma 305, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo al triennio 2019-2021 e' differito al triennio 2022-2024. 10. All'articolo 1, comma 917, alinea, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «2021-2023» sono sostituite dalle seguenti: «2022-2024». 11. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «2020-2022» sono sostituite dalle seguenti: «2022-2024». 12. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in materia di reclutamento di personale per il Ministero dell'economia e delle finanze, le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2022 e 2023». 13. All'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: «per il biennio 2021-2022» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2021-2023» e le parole: «per gli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2022 e 2023». 14. All'articolo 1, comma 11, lettere a) e b), della legge 31 agosto 2022, n. 130, le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2023». 15. Le procedure concorsuali gia' autorizzate per il triennio 2018-2020, per il triennio 2019-2021 e per il triennio 2020-2022 rispettivamente ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 134 del 12 giugno 2018, e ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 234 del 5 ottobre 2019 nonche' ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 93 del 21 aprile 2022, possono essere espletate sino al 31 dicembre 2023. 16. Le assunzioni delle unita' di personale gia' autorizzate per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 1, comma 873, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono essere effettuate anche nell'anno 2023. 17. Le procedure concorsuali gia' autorizzate ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 234 del 5 ottobre 2019, possono essere espletate sino al 31 dicembre 2023. 18. All'articolo 24, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». 18-bis. Il Ministero della cultura e' autorizzato, entro il 31 dicembre 2023, mediante scorrimento della graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di 1.052 unita' di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella II Area, posizione economica F2, profilo professionale di assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 63 del 9 agosto 2019, come successivamente modificato con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 53 del 6 luglio 2021, ad assumere fino a 750 unita' di personale a valere sulle vigenti facolta' assunzionali. In ragione dell'entrata in vigore del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del Comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021, le unita' di personale reclutate mediante lo scorrimento di graduatoria di cui al primo periodo sono inquadrate nell'Area degli assistenti, corrispondente alla previgente II Area. 18-ter. Gli incarichi di collaborazione di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere conferiti, previa selezione comparativa dei candidati, a decorrere dal 1° aprile 2023 e non oltre il 31 dicembre 2023, entro il limite di spesa di euro 15.751.500. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 15.751.500 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. 19. Al fine di garantire la continuita' nella presa in carico dei beneficiari delle misure attuate dal servizio sociale professionale comunale, e di attuare le finalita' di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il personale con profilo di assistente sociale il termine di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' prorogato al 31 dicembre 2023. 20. All'articolo 13-ter, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: «Fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2023». 20-bis. All'articolo 12-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: «per un periodo massimo di sei mesi, prorogabili fino a dodici» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo massimo di dodici mesi, prorogabili fino a ventiquattro». 20-ter. Fino al 31 dicembre 2023, le risorse ripartite ai sensi dell'articolo 1, commi 586 e 587, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono riconosciute ai comuni beneficiari anche nel caso in cui gli stessi abbiano adottato specifiche deliberazioni di rinuncia, parziale o totale, alla misura massima dell'indennita' di funzione prevista dalla normativa al tempo vigente, a condizione che le predette risorse siano state utilizzate per tali finalita'. 21. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per il biennio 2022-2023». 22. All'articolo 11, comma 1-bis, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023». 22-bis. Le assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, sottoposte all'approvazione della Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e autorizzate per l'anno 2022, fra le quali sono ricomprese anche quelle necessarie a garantire l'attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, possono essere perfezionate fino al 30 giugno 2023, anche in condizione di esercizio provvisorio. 22-ter. Le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 828, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, non si applicano qualora gli enti locali inadempienti, entro il termine perentorio di cui all'articolo 1, comma 827, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, all'invio delle certificazioni trasmettano, entro il termine perentorio del 15 marzo 2023, le predette certificazioni al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando l'applicativo web https:// pareggiobilancio.rgs.mef.gov.it 22-quater. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 marzo 2023». 22-quinquies. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2013, n. 304, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, come modificato dalla presente legge: «Art. 1 (Proroga di termini in materia di assunzioni, organizzazione e funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni). - 1. - 4. Omissis. 5. Le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono prorogate al 31 dicembre 2023. 6. - 14. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 2 e 4, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2014, n. 302, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, come modificato dalla presente legge: «Art. 1 (Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni). -1. Omissis. 2. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dall'articolo 66, commi 9-bis e 13-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2023 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2023. 3. Omissis. 4. Le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2014, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono prorogate al 31 dicembre 2023. 5. - 12-quater. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, S.O. n. 62, come modificato dalla presente legge: «Art. 1. - 1148. In materia di graduatorie e assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, sono disposte le seguenti proroghe di termini: a). - d). Omissis. e) il termine per procedere alle assunzioni autorizzate con il decreto previsto all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' prorogato al 31 dicembre 2023; f). - h). Omissis.». - Si riporta il testo dei commi 303, 313 e 348 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2018, n. 302, S.O. n. 62, come modificato dalla presente legge: «Omissis. 303. Al fine di assicurare l'efficace ed efficiente esercizio delle attivita' di vigilanza per la sicurezza dei prodotti nonche' dell'attivita' in conto terzi attribuite al Ministero dello sviluppo economico, e' autorizzata, per il quinquennio 2019-2023 in aggiunta alle facolta' di assunzione previste dalla legislazione vigente, l'assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero dello sviluppo economico di un contingente di complessive 102 unita' di personale, nei limiti della dotazione organica, cosi' composto: 2 unita' con qualifica dirigenziale non generale con laurea in ingegneria ovvero discipline equipollenti; 80 unita' di personale da inquadrare nella III area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, di cui 50 unita' con professionalita' di ingegneri delle telecomunicazioni e 30 unita', con prevalenza di personale di profilo tecnico per una percentuale almeno pari all'80 per cento, con profili tecnici idonei al disimpegno di compiti di vigilanza per la sicurezza dei prodotti; 20 unita' di personale da inquadrare nella II area del personale non dirigenziale, posizione economica F2, di cui 10 unita' con professionalita' di periti industriali in elettronica e telecomunicazioni. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, per l'importo di euro 4.067.809 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo. Omissis. 313. Al fine di assicurare il mantenimento dei necessari standard di funzionalita' dell'Amministrazione dell'interno, anche in relazione ai peculiari compiti in materia di immigrazione e ordine pubblico, il Ministero dell'interno e' autorizzato, fino al 31 dicembre 2023, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito della vigente dotazione organica, ad assumere le seguenti unita' di personale della carriera prefettizia e di livello dirigenziale e non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno, cosi' suddiviso: a) 50 unita' nella qualifica iniziale di accesso alla carriera prefettizia; b) 25 unita' nella qualifica iniziale di accesso alla dirigenza dell'Area Funzioni Centrali; c) 250 unita' nell'Area III, posizione economica F1; d) 450 unita' nell'Area II, posizione economica F2. Agli oneri di cui al presente comma, pari ad euro 32.842.040 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e ad euro 34.878.609 annui a decorrere dal 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo. Omissis. 349. Per le finalita' di cui al comma 348 il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato, nel triennio 2019-2021, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, a bandire procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato, entro il 31 dicembre 2023, fino a venti unita' di personale con qualifica di dirigente di seconda fascia.». - Si riporta il testo dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15 (Attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonche' per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 marzo 2019, n. 57, come modificato dalla presente legge: «Art. 36 (Adempimenti conseguenti all'attuazione della direttiva (UE) 2015/2436). - 1. Al fine dello svolgimento dei nuovi incrementali adempimenti derivanti dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/2436, il Ministero dello sviluppo economico, nel quinquennio 2019-2023, e' autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, nei limiti dei posti disponibili in dotazione organica, trenta unita' da inquadrare nell'area III, posizione economica F1, selezionate attraverso apposito concorso pubblico, in possesso di specifici requisiti professionali necessari all'espletamento dei nuovi compiti operativi. 2. - 4. Omissis.». - Si riporta il testo dei commi 162 e 495 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2019, n. 304, S.O. n. 45, come modificato dalla presente legge: «Omissis. 162. Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, sono prorogate al 31 dicembre 2023 nei limiti della spesa gia' sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Omissis. 495. Al fine di semplificare le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonche' dei lavoratori gia' rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attivita' di pubblica utilita', anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonche' mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, fino al 30 giugno 2023 in qualita' di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa limitatamente alle risorse di cui al comma 497, primo periodo. I lavoratori che alla data del 31 dicembre 2016 erano impiegati in progetti di lavori socialmente utili ai sensi degli articoli 4, commi 6 e 21, e 9, comma 25, lettera b), del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, possono essere assunti dalle pubbliche amministrazioni che ne erano utilizzatrici alla predetta data, a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, per gli anni 2021 e 2022 in qualita' di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica e al piano di fabbisogno del personale previsti dalla vigente normativa limitatamente alle risorse di cui al primo periodo del comma 497 del presente articolo.». - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 3-ter, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, (Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 2020, n. 6, e convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, come modificato dalla presente legge: «Art. 3 (Ripartizione delle strutture e degli uffici). - 1- 3-bis. Omissis. 3-ter. Il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'universita' e della ricerca sono autorizzati a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, da concludere entro il 31 dicembre 2023, a valere sulle facolta' assunzionali pregresse, relative al comparto Funzioni centrali e alla relativa area dirigenziale, il cui utilizzo e' stato gia' autorizzato in favore del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. A tal fine, le predette facolta' assunzionali s'intendono riferite rispettivamente al Ministero dell'istruzione e al Ministero dell'universita' e della ricerca, in proporzione alle relative dotazioni organiche di cui al comma 3-bis, ferma restando l'attribuzione al solo Ministero dell'istruzione delle facolta' assunzionali relative al personale dirigenziale tecnico con compiti ispettivi. 4. - 9-ter. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 259, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2020, n. 128, S.O. n. 21, e convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dalla presente legge: «Art. 259 (Misure per la funzionalita' delle Forze Armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile e di comunita' in materia di procedure concorsuali). - 1. - 6. Omissis. 7. Le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste, per gli anni 2020, 2021 e 2022, dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi negli anni 2019, 2020 e 2021, dall'articolo 1, comma 287, lettere c), d) ed e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 381, lettere b), c) e d), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall'articolo 19, commi 1, lettere a) e b), e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dall'articolo 1, comma 984, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dagli articoli 13, comma 5, 16-septies, comma 2, lettera c), del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, e dall'articolo 1, commi da 961-bis a 961-septies, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, possono essere effettuate entro il 31 dicembre 2023.». - Si riporta il testo del comma 305 dell'articolo 1 della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145: «Omissis. 305. Al fine di assicurare la funzionalita' e l'efficienza dell'area produttiva industriale, in particolare degli arsenali e degli stabilimenti militari, nonche' per potenziare il sistema sinergico di collaborazione con le amministrazioni locali e le realta' produttive territoriali, il Ministero della difesa, nei limiti della dotazione organica e nel rispetto dell'articolo 2259-ter del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in aggiunta alle facolta' di assunzione previste a legislazione vigente, e' autorizzato ad assumere, per il triennio 2019-2021, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un contingente massimo di 294 unita' di personale con profilo tecnico non dirigenziale, cosi' ripartito: a) 10 unita' di Area III, posizione economica F1, e 88 unita' di Area II, posizione economica F2, per l'anno 2019; b) 10 unita' di Area III, posizione economica F1, e 88 unita' di Area II, posizione economica F2, per l'anno 2020; c) 10 unita' di Area III, posizione economica F1, e 88 unita' di Area II, posizione economica F2, per l'anno 2021.». - Si riporta il testo del comma 917 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2020, n. 322, S.O. n. 46, come modificato dalla presente legge: «Omissis. 917. Il Ministero della difesa, al fine di assicurare le funzioni e l'efficienza dell'area produttiva industriale, in particolare degli arsenali e degli stabilimenti militari, nonche' per potenziare le realta' produttive locali in un sistema sinergico con le amministrazioni locali, nei limiti della dotazione organica del personale civile prevista dall'articolo 2259-ter del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' autorizzato a bandire procedure concorsuali pubbliche per il reclutamento, per il triennio 2022-2024, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di un contingente di 431 unita' di personale non dirigenziale cosi' ripartito: a) 19 unita' di Area III, fascia retributiva F1, e 125 unita' di Area II, fascia retributiva F2, per l'anno 2021; b) 19 unita' di Area III, fascia retributiva F1, e 125 unita' di Area II, fascia retributiva F2, per l'anno 2022; c) 19 unita' di Area III, fascia retributiva F1, e 124 unita' di Area II, fascia retributiva F2, per l'anno 2023.». - Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2020, n. 203, S.O. n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come modificato dalla presente legge: «Art. 11 (Misure a sostegno dello sviluppo e dell'occupazione dell'Arsenale Militare di Taranto). - 1. Il Ministero della difesa, per le esigenze di funzionalita' e di compatibilita' ambientale dell'Arsenale militare marittimo di Taranto, nei limiti della dotazione organica, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2259-ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' autorizzato ad assumere, per il triennio 2022-2024, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e permanenza nella sede di almeno cinque anni, un contingente complessivo di 315 unita' di personale non dirigenziale con profilo tecnico mediante corso-concorso selettivo speciale bandito dal Centro di formazione della difesa, secondo modalita' disciplinate con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione. 2.-4. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 giugno 2021, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, come modificato dalla presente legge: «Art. 7-bis (Reclutamento di personale per il Ministero dell'economia e delle finanze). - 1. Al fine di avviare tempestivamente le procedure di monitoraggio degli interventi del PNRR, nonche' di attuare la gestione e il coordinamento dello stesso, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato, per gli anni 2022 e 2023, a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, secondo le modalita' semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in deroga alle ordinarie procedure di mobilita', ovvero a procedere allo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici, e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per le esigenze dei Dipartimenti del medesimo Ministero, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale pari a centoquarantacinque unita' da inquadrare nel livello iniziale dell'Area III del comparto Funzioni centrali, di cui cinquanta unita' da assegnare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, trenta unita' al Dipartimento del tesoro, trenta unita' al Dipartimento delle finanze e trentacinque unita' al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, e un contingente di settantacinque unita' da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2, del comparto Funzioni centrali, da assegnare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 2.-6. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2021, n. 265, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, come modificato dalla presente legge: «Art. 9 (Rafforzamento ed efficienza dei processi di gestione, revisione e valutazione della spesa e miglioramento dell'efficacia dei relativi procedimenti). - 1. - 9. Omissis. 10. Per il rafforzamento delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ivi inclusi l'Unita' di missione di cui al comma 9 e i Nuclei di valutazione della spesa di cui all'articolo 39 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' per le attivita' di implementazione dei processi di redazione del bilancio di genere e del bilancio ambientale, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato per il triennio 2021-2023, a reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 40 unita' di personale da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilita', mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 1.864.375 annui a decorrere dall'anno 2022. Anche in considerazione delle esigenze di cui al presente comma, all'articolo 1, comma 884, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2022 e 2023». 11. - 18-bis. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 11, lettere a) e b) della legge 31 agosto 2022, n. 130 (Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 2022, n. 204, come modificato dalla presente legge: «Art. 1 (Rafforzamento ed efficienza dei processi di gestione, revisione e valutazione della spesa e miglioramento dell'efficacia dei relativi procedimenti). - 1. - 10. Omissis. 11. Per le medesime finalita' indicate nel comma 10, a decorrere dal 1° ottobre 2022, sono istituiti presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze due uffici dirigenziali di livello non generale aventi funzioni, rispettivamente, in materia di status giuridico ed economico dei magistrati tributari e di organizzazione e gestione delle procedure concorsuali per il reclutamento dei magistrati tributari, da destinare alla Direzione della giustizia tributaria, nonche' diciotto posizioni dirigenziali di livello non generale da destinare alla direzione di uno o piu' uffici di segreteria di corti di giustizia tributaria. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali e anche mediante l'utilizzo di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, un contingente di personale cosi' composto: a) per l'anno 2023, 20 unita' di personale dirigenziale non generale, di cui 18 unita' da destinare alla direzione di uno o piu' uffici di segreteria di corti di giustizia tributaria e 2 unita' da destinare alla Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze; b) per l'anno 2023, 50 unita' di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area funzionari, posizione economica F1, di cui 25 unita' da destinare agli uffici del Dipartimento delle finanze - Direzione della giustizia tributaria e 25 unita' da destinare al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria; c) Omissis. 12. - 15. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2018 (Autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere unita' di personale, in favore di varie amministrazioni), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 giugno 2018, n. 134: «Art. 5 (Ministero dell'interno). - 1. Il Ministero dell'interno e' autorizzato ad indire procedure concorsuali, nel triennio 2018-2020, per personale della carriera prefettizia, dirigenziale e non dirigenziale, come da Tabella 5 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Resta fermo quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013. 2. Sono, altresi' autorizzate le risorse da cessazione 2017 - budget 2018 relative al personale della carriera prefettizia e al personale dirigenziale, come da Tabella 5 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. 3. Il Ministero dell'interno e' autorizzato ad assumere a tempo indeterminato unita' di personale non dirigenziale, sulle risorse da cessazione 2017 - budget 2018 di personale non dirigenziale, come da Tabella 5 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.». - Si riporta il testo del comma 873 dell'articolo 1 della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178: «Omissis. 873. Al fine di assicurare i necessari standard di funzionalita' dell'amministrazione e delle relative strutture interne, anche in relazione ai peculiari compiti in materia di politiche di tutela, coordinamento e programmazione dei settori agroalimentare, dell'ippica, della pesca e forestale, nonche' per adeguare tempestivamente i livelli dei servizi alle nuove esigenze anche a seguito degli effetti derivanti dall'emergenza da COVID-19, e far fronte, conseguentemente, alla necessita' di coprire le vacanze di organico, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per il biennio 2021-2022, e' autorizzato a bandire procedure concorsuali pubbliche, secondo i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 247, 248 e 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e conseguentemente ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 140 unita' di personale, di cui 58 unita' da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, e 28 unita' nell'Area II, posizione economica F2, da assumere nell'anno 2021 e 30 unita' da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, 21 unita' nell'Area II, posizione economica F2, e 3 unita' di personale dirigenziale di seconda fascia da assumere nell'anno 2022.». - Si riporta il testo dell'articolo 24, commi 1 e 3, del citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia), come modificato dalla presente legge: «Art. 24 (Misure urgenti per la tutela del patrimonio culturale e per lo spettacolo). - 1. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, al fine di assicurare lo svolgimento nel territorio di competenza delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio degli uffici periferici, puo' autorizzare, nelle more della pubblicazione dei bandi delle procedure concorsuali per l'assunzione di funzionari di Area III, posizione economica F 1, dei profili tecnici gia' autorizzati dall'articolo 1, comma 338, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, incarichi di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di quindici mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 e per un importo massimo di 40.000 euro per singolo incarico, entro il limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2020 e di 24 milioni di euro per l'anno 2021. Ai collaboratori possono essere attribuite le funzioni di responsabile unico del procedimento. Ciascun ufficio assicura il rispetto degli obblighi di pubblicita' e trasparenza nelle diverse fasi della procedura. 2. Omissis. 3. Nelle more delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale dirigenziale di cui al comma 5, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, per il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo la misura massima di cui all'articolo 1, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, puo' essere elevata fino al 15 per cento. Gli incarichi dirigenziali non generali di cui al presente comma possono essere conferiti esclusivamente per le direzioni periferiche di Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, archivistiche e bibliografiche, nonche' per istituti e uffici periferici diversi dagli istituti di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale. Ai fini di cui al presente comma i predetti incarichi dirigenziali possono essere conferiti esclusivamente al personale delle aree funzionali del medesimo Ministero, gia' in servizio a tempo indeterminato e comunque in possesso dei requisiti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I contratti relativi a detti incarichi prevedono una clausola risolutiva espressa che stabilisce la cessazione dall'incarico all'atto dell'assunzione in servizio, nei ruoli del personale del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, dei vincitori del concorso di cui al comma 5, previo espletamento del corso di cui al comma 9. La quota di utilizzo eccedente la misura di cui all'articolo 1, comma 6, secondo periodo del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e' comunque previamente autorizzata dal Ministro per la pubblica amministrazione. All'attuazione del presente comma si provvede comunque a valere sulle facolta' assunzionali del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo. 4. - 13. Omissis.». - Si riporta il testo del comma 632 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2022, n. 303, S.O. n. 43: «Omissis. 632. Nello stato di previsione del Ministero della cultura e' istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di 34 milioni di euro per l'anno 2024, di 32 milioni di euro per l'anno 2025 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di riparto e di attribuzione delle risorse del fondo di cui al primo periodo.». - Si riporta il testo del comma 200 dell'articolo 1 della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020): «Omissis. 200. Al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, a valere e nei limiti della meta' delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del medesimo decreto legislativo attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.». - Si riporta il testo dell'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2017, n. 130: «Art. 20 (Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni). - 1. Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalita' acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2023, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: a) Omissis; b) Omissis; c) abbia maturato, al 31 dicembre 2022, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. 2.-14. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 13-ter, comma 1, e dell'articolo 12-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 2022, n. 21, e convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, come modificato dalla presente legge: «Art. 13-ter (Inconferibilita' di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale). - 1. Fino al 31 dicembre 2023, al fine di non disperdere le competenze e le professionalita' acquisite dagli amministratori locali nel corso del loro mandato, specialmente durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'incompatibilita' di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, non si applica ai componenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione. 2.-Omissis.». «Art. 12-bis (Disposizioni sulle procedure di reclutamento dei segretari comunali e provinciali). - 1. Al fine di supportare gli enti locali per l'attuazione degli interventi e la realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), a decorrere dal 2022 e per la durata del medesimo Piano: a) Omissis; b) in applicazione dei principi previsti dall'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ferma restando la disciplina contrattuale vigente, il segretario iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera, su richiesta del sindaco, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, puo' assumere la titolarita' anche in sedi, singole o convenzionate, corrispondenti alla fascia professionale immediatamente superiore aventi fino ad un massimo di 5.000 abitanti, nonche' fino ad un massimo di 10.000 abitanti nelle sedi singole situate nelle isole minori in caso di vacanza della sede e qualora la procedura di pubblicizzazione sia andata deserta, per un periodo massimo di dodici mesi, prorogabili fino a ventiquattro; c).-d). Omissis.». - Si riporta il testo dei commi 586 e 587 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2021, n. 310, S.O. n. 49: «Omissis. 586. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennita' di funzione previste dai commi 583, 584 e 585, il fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e' incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. 587. Le risorse di cui al comma 586 sono ripartite tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Il comune beneficiario e' tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.». - Si riporta il testo dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2022, n. 100, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, come modificato dalla presente legge: «Art. 16 (Potenziamento della capacita' amministrativa del Ministero dell'interno ai fini dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR). - 1. Al fine di garantire le attivita' connesse alla gestione, all'erogazione, al monitoraggio e al controllo dei finanziamenti statali agli investimenti comunali e di quelli destinati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla disciplina vigente, il Ministero dell'interno e' autorizzato per il biennio 2022-2023 ad assumere per le esigenze del Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per la finanza locale e del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali, anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, 30 unita' di personale, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali, nei profili professionali economico, informatico, giuridico e statistico, con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata complessiva anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente quella di attuazione dei progetti e comunque il termine del 31 dicembre 2026. 2. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 1-bis, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178 (Riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2009, n. 290, come modificato dalla presente legge: «Art. 11 (Altri incarichi). - 1. Omissis. 1-bis. Per le specifiche esigenze di tutoraggio, la Scuola nazionale dell'amministrazione e' autorizzata a stipulare, fino al 31 marzo 2023, contratti di collaborazione coordinata e continuativa per un contingente di personale non superiore a trenta unita', previo svolgimento di selezioni pubbliche comparative. 2.-2-bis. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n. 227, S.O. n. 162: «Art. 155 (Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali). - 1. La Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali operante presso il Ministero dell'interno, gia' denominata Commissione di ricerca per la finanza locale, svolge i seguenti compiti: a) controllo centrale, da esercitare prioritariamente in relazione alla verifica della compatibilita' finanziaria, sulle dotazioni organiche e sui provvedimenti di assunzione di personale degli enti dissestati e degli enti strutturalmente deficitari, ai sensi dell'articolo 243; b) parere da rendere al Ministro dell'interno sul provvedimento di approvazione o diniego del piano di estinzione delle passivita', ai sensi dell'articolo 256, comma 7; c) proposta al Ministro dell'interno di misure straordinarie per il pagamento della massa passiva in caso di insufficienza delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 256, comma 12; d) parere da rendere in merito all'assunzione del mutuo con la Cassa depositi e prestiti da parte dell'ente locale, ai sensi dell'articolo 255, comma 5; e) parere da rendere al Ministro dell'interno sul provvedimento di approvazione o diniego dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, ai sensi dell'articolo 261; f) proposta al Ministro dell'interno di adozione delle misure necessarie per il risanamento dell'ente locale, a seguito del ricostituirsi di disavanzo di amministrazione o insorgenza di debiti fuori bilancio non ripianabili con i normali mezzi o mancato rispetto delle prescrizioni poste a carico dell'ente, ai sensi dell'articolo 268; g) parere da rendere al Ministro dell'interno sul provvedimento di sostituzione di tutto o parte dell'organo straordinario di liquidazione, ai sensi dell'articolo 254, comma 8; h) approvazione, previo esame, della rideterminazione della pianta organica dell'ente locale dissestato, ai sensi dell'articolo 259, comma 7. 2. Omissis.». - Si riporta il testo dei commi 827 e 828 dell'articolo 1 della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178: «Omissis. 827. Gli enti locali destinatari delle risorse di cui al comma 822 sono tenuti a inviare, utilizzando l'applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, entro il termine perentorio del 31 maggio 2022, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, attraverso un modello e con le modalita' definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro il 30 ottobre 2021. La certificazione di cui al periodo precedente non include le riduzioni di gettito derivanti da interventi autonomamente assunti dalla regione o provincia autonoma per gli enti locali del proprio territorio, con eccezione degli interventi di adeguamento alla normativa nazionale. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del codice di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005. Gli obblighi di certificazione di cui al presente comma, per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva, sono assolti per il tramite delle medesime regioni e province autonome. 828. Gli enti locali che trasmettono la certificazione di cui al comma 827 oltre il termine perentorio del 31 maggio 2022, ma entro il 30 giugno 2022, sono assoggettati a una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarieta' comunale in misura pari all'80 per cento dell'importo delle risorse attribuite, ai sensi del primo periodo del comma 822, da applicare in tre annualita' a decorrere dall'anno 2023. Nel caso in cui la certificazione di cui al comma 827 e' trasmessa nel periodo dal 1° luglio 2022 al 31 luglio 2022, la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarieta' comunale di cui al primo periodo e' comminata in misura pari al 90 per cento dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualita' a decorrere dall'anno 2023. La riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarieta' comunale di cui al primo periodo e' applicata in misura pari al 100 per cento dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualita' a decorrere dall'anno 2023, qualora gli enti locali non trasmettano la certificazione di cui al comma 827 entro la data del 31 luglio 2022. A seguito dell'invio tardivo della certificazione, le riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione. In caso di incapienza delle risorse, si applicano le procedure di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.». - Si riporta il testo dell'articolo 39, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 104 del 2020: «Art. 39 (Incremento Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali). - 1. - 1-bis. Omissis; 2. Gli enti locali beneficiari delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo e di cui all'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, sono tenuti a inviare, utilizzando l'applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, entro il termine perentorio del 31 maggio 2021, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, attraverso un modello e con le modalita' definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro il 31 ottobre 2020. La certificazione di cui al periodo precedente non include le riduzioni di gettito derivanti da interventi autonomamente assunti dalla regione o provincia autonoma per gli enti locali del proprio territorio, con eccezione degli interventi di adeguamento alla normativa nazionale. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del CAD di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005. Gli obblighi di certificazione di cui al presente comma, per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva, sono assolti per il tramite delle medesime regioni e province autonome. 3. Gli enti locali che trasmettono la certificazione di cui al comma 2 oltre il termine perentorio del 31 maggio 2021, ma entro il 30 giugno 2021 sono assoggettati a una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarieta' comunale in misura pari all'80 per cento dell'importo delle risorse attribuite, ai sensi del primo periodo del comma 2, da applicare in tre annualita' a decorrere dall'anno 2023. Nel caso in cui la certificazione di cui al comma 2 e' trasmessa nel periodo dal 1° luglio 2021 al 31 luglio 2021, la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarieta' comunale di cui al primo periodo e' comminata in misura pari al 90 per cento dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualita' a decorrere dall'anno 2023. La riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarieta' comunale di cui al primo periodo e' applicata in misura pari al 100 per cento dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualita' a decorrere dall'anno 2023, qualora gli enti locali non trasmettano la certificazione di cui al comma 2 entro la data del 31 luglio 2021. A seguito dell'invio tardivo della certificazione, le riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione. In caso di incapienza delle risorse, si applicano le procedure di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 4.-5. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 3, del citato decreto-legge n. 36 del 2022, come modificato dalla presente legge: «Art. 6 (Revisione del quadro normativo sulla mobilita' orizzontale). - 1. - 2. Omissis. 3. Al fine di non pregiudicare la propria funzionalita', le amministrazioni interessate possono attivare, fino al 31 marzo 2023, a favore del personale di cui al comma 2, gia' in servizio a tempo indeterminato presso le amministrazioni, le Autorita' e i soggetti di cui all'articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, eccettuato il personale appartenente al servizio sanitario nazionale e quello di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che alla data del 31 gennaio 2022 si trovava in posizione di comando o distacco, nel limite del 50 per cento delle vigenti facolta' assunzionali e nell'ambito della dotazione organica, procedure straordinarie di inquadramento in ruolo, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per le procedure straordinarie di cui al presente comma si tiene conto della anzianita' maturata in comando o distacco, del rendimento conseguito e della idoneita' alla specifica posizione da ricoprire. Non e' richiesto il nulla osta dell'amministrazione di provenienza. 4.-8-bis. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttivita' delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2022, n. 223, e convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, come modificato dalla presente legge: Art. 40 (Ulteriori disposizioni di sostegno alle imprese). - 1. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e' prorogata al 31 dicembre 2023, salva disdetta da parte dell'interessato. 1-bis. Omissis.».