Avvertenza: 
    Si procede alla ripubblicazione del testo  del  decreto-legge  29
dicembre 2022, n. 198, coordinato con  la  legge  di  conversione  24
febbraio 2023, n. 14, recante: «Disposizioni urgenti  in  materia  di
termini  legislativi»,  corredato  delle  relative  note,  ai   sensi
dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del  testo  unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla  emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con  D.P.R.  14  marzo
1986, n. 217. 
    Restano invariati il valore e l'efficacia  dell'atto  legislativo
qui trascritto. 
    Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli  estremi  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). 
 
                               Art. 1 
 
                  Proroga di termini in materia di 
                      pubbliche amministrazioni 
 
  1. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013,  n.
150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014,  n.
15, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2023». 
  2. All'articolo 1 del  decreto-legge  31  dicembre  2014,  n.  192,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015,  n.  11,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al  comma  2,  le  parole:  «e  2020»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «, 2020 e 2021» e le parole: «31  dicembre  2022»,  ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»; 
    b) al comma 4, le parole:  «31  dicembre  2022»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2023». 
  3. All'articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27  dicembre
2017, n. 205, le parole: «31 dicembre  2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2023». 
  4. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 303, le parole: «per il quadriennio  2019-2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «per il quinquennio 2019-2023»; 
    b) al comma 313, le parole:  «fino  al  31  dicembre  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»; 
    c) al comma 349, dopo le parole:  «a  tempo  indeterminato»  sono
inserite le seguenti: «, entro il 31 dicembre 2023,». 
  5. All'articolo 36, comma 1, del decreto  legislativo  20  febbraio
2019, n. 15, in materia di facolta' assunzionali del Ministero  delle
imprese e del made in Italy, le parole: «nel  quadriennio  2019-2022»
sono sostituite dalle seguenti: «nel quinquennio 2019-2023». 
  6. All'articolo 1  della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 162, le parole: «31 dicembre  2022»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2023»; 
    b) al comma 495, le parole: «30 settembre 2022»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2023». 
  7. All'articolo 3, comma 3-ter, del decreto-legge 9  gennaio  2020,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12,
le  parole:  «entro  il  31  dicembre  2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «entro il 31 dicembre 2023». 
  8. All'articolo 259  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  il
comma 7 e' sostituito dal seguente: 
    «7. Le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco previste, per gli anni  2020,  2021  e
2022, dall'articolo 66, comma  9-bis,  del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal servizio  verificatesi
negli anni 2019, 2020 e 2021, dall'articolo 1, comma 287, lettere c),
d) ed e), della legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  dall'articolo  1,
comma 381, lettere b), c) e d), della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
dall'articolo 19, commi 1, lettere a) e b), e 3, del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
febbraio 2020, n. 8, dall'articolo 1, comma 984,  lettere  a)  e  b),
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dagli articoli 13, comma  5,  e
16-septies, comma 2, lettera c), del decreto-legge 21  ottobre  2021,
n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2021,
n. 215, e dall'articolo 1, commi  da  961-bis  a  961-septies,  della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, possono essere effettuate entro il 31
dicembre 2023.». 
  9. Il termine per l'assunzione di duecentonovantaquattro unita'  di
personale con profilo tecnico non dirigenziale, appartenenti all'area
III, posizione economica F1, e all'area II, posizione  economica  F2,
previste all'articolo 1, comma 305, della legge 30 dicembre 2018,  n.
145,  relativo  al  triennio  2019-2021  e'  differito  al   triennio
2022-2024. 
  10. All'articolo 1, comma 917,  alinea,  della  legge  30  dicembre
2020, n. 178, le parole: «2021-2023» sono sostituite dalle  seguenti:
«2022-2024». 
  11. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020,  n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n.
126,  le  parole:  «2020-2022»  sono   sostituite   dalle   seguenti:
«2022-2024». 
  12. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 9  giugno  2021,
n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2021,  n.
113, in  materia  di  reclutamento  di  personale  per  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, le  parole:  «per  l'anno  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2022 e 2023». 
  13. All'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 6 novembre 2021, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021,  n.
233, le parole: «per il  biennio  2021-2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «per il triennio 2021-2023» e le parole: «per gli anni 2021
e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2022 e 2023». 
  14. All'articolo 1, comma 11, lettere  a)  e  b),  della  legge  31
agosto 2022, n. 130, le parole: «per  l'anno  2022»  sono  sostituite
dalle seguenti: «per l'anno 2023». 
  15. Le procedure  concorsuali  gia'  autorizzate  per  il  triennio
2018-2020, per il triennio 2019-2021  e  per  il  triennio  2020-2022
rispettivamente ai sensi dell'articolo 5 del decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 24 aprile 2018, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 134 del 12 giugno 2018,  e  ai
sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri 20 agosto 2019, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 234  del  5  ottobre  2019  nonche'  ai  sensi
dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
29 marzo 2022 pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 93 del 21 aprile 2022, possono essere espletate  sino  al
31 dicembre 2023. 
  16. Le assunzioni delle unita' di personale  gia'  autorizzate  per
l'anno 2022 ai sensi dell'articolo  1,  comma  873,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178,  possono  essere  effettuate  anche  nell'anno
2023. 
  17. Le  procedure  concorsuali  gia'  autorizzate  ai  sensi  degli
articoli 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
20 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana n. 234 del 5 ottobre 2019, possono essere espletate sino  al
31 dicembre 2023. 
  18. All'articolo 24, comma 3, primo periodo, del  decreto-legge  14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  13
ottobre 2020, n. 126, le parole: «31 dicembre 2022»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2023». 
  18-bis. Il Ministero della cultura  e'  autorizzato,  entro  il  31
dicembre 2023,  mediante  scorrimento  della  graduatoria  finale  di
merito del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di 1.052
unita' di  personale  non  dirigenziale  a  tempo  indeterminato,  da
inquadrare  nella  II   Area,   posizione   economica   F2,   profilo
professionale di assistente alla fruizione, accoglienza e  vigilanza,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 63  del  9
agosto  2019,  come  successivamente  modificato  con   provvedimento
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 53  del  6
luglio 2021, ad assumere fino a 750  unita'  di  personale  a  valere
sulle vigenti  facolta'  assunzionali.  In  ragione  dell'entrata  in
vigore del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del
Comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021,  le  unita'  di
personale reclutate mediante lo scorrimento di graduatoria di cui  al
primo   periodo   sono   inquadrate   nell'Area   degli   assistenti,
corrispondente alla previgente II Area. 
  18-ter. Gli incarichi di collaborazione  di  cui  all'articolo  24,
comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.  126,  possono  essere
conferiti, previa selezione comparativa dei  candidati,  a  decorrere
dal 1° aprile 2023 e non oltre il 31 dicembre 2023, entro  il  limite
di spesa di euro 15.751.500. Agli oneri derivanti dal primo  periodo,
pari  a  euro  15.751.500  per  l'anno  2023,  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del  fondo   di   cui
all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. 
  19. Al fine di garantire la continuita' nella presa in  carico  dei
beneficiari delle misure attuate dal servizio  sociale  professionale
comunale, e di attuare le finalita' di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il personale con profilo di
assistente sociale il  termine  di  cui  all'articolo  20,  comma  1,
lettera c), del  decreto  legislativo  25  maggio  2017,  n.  75,  e'
prorogato al 31 dicembre 2023. 
  20. All'articolo 13-ter, comma  1,  del  decreto-legge  27  gennaio
2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022,
n. 25, le parole: «Fino al 31 dicembre 2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Fino al 31 dicembre 2023». 
  20-bis. All'articolo 12-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge
27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
marzo 2022, n. 25, le parole: «per un periodo massimo  di  sei  mesi,
prorogabili fino a dodici» sono sostituite dalle  seguenti:  «per  un
periodo massimo di dodici mesi, prorogabili fino a ventiquattro». 
  20-ter. Fino al 31 dicembre 2023, le  risorse  ripartite  ai  sensi
dell'articolo 1, commi 586 e 587, della legge 30  dicembre  2021,  n.
234, sono riconosciute ai comuni beneficiari anche nel  caso  in  cui
gli stessi abbiano adottato  specifiche  deliberazioni  di  rinuncia,
parziale o totale, alla misura massima  dell'indennita'  di  funzione
prevista dalla normativa  al  tempo  vigente,  a  condizione  che  le
predette risorse siano state utilizzate per tali finalita'. 
  21. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022,  n.
36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79,
le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per  il
biennio 2022-2023». 
  22. All'articolo  11,  comma  1-bis,  del  decreto  legislativo  1°
dicembre 2009, n. 178, le parole: «31 dicembre 2022» sono  sostituite
dalle seguenti: «31 marzo 2023». 
  22-bis. Le assunzioni di personale a tempo indeterminato e a  tempo
determinato  programmate  dagli  enti  in  dissesto  finanziario,  in
riequilibrio finanziario pluriennale  o  strutturalmente  deficitari,
sottoposte  all'approvazione  della  Commissione  per  la  stabilita'
finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  e  autorizzate
per l'anno 2022, fra le quali sono ricomprese anche quelle necessarie
a garantire l'attuazione dei progetti del Piano nazionale di  ripresa
e resilienza, possono essere perfezionate fino  al  30  giugno  2023,
anche in condizione di esercizio provvisorio. 
  22-ter. Le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 828,  della  legge
30  dicembre  2020,  n.  178,  e  all'articolo  39,  comma   3,   del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, non  si  applicano  qualora  gli
enti  locali  inadempienti,  entro  il  termine  perentorio  di   cui
all'articolo 1, comma 827, della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,  e
all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
all'invio  delle  certificazioni  trasmettano,   entro   il   termine
perentorio del 15 marzo 2023, le predette certificazioni al Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale  dello  Stato,  utilizzando   l'applicativo   web   https://
pareggiobilancio.rgs.mef.gov.it 
  22-quater. All'articolo 6, comma 3,  del  decreto-legge  30  aprile
2022, n. 36, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  giugno
2022, n. 79, le parole: «fino al 31 dicembre  2022»  sono  sostituite
dalle seguenti: «fino al 31 marzo 2023». 
  22-quinquies.  All'articolo  40,  comma  1,  del  decreto-legge  23
settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
novembre 2022, n. 175, le parole: «30 giugno  2023»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2023». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  5,  del
          decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 (Proroga di  termini
          previsti da  disposizioni  legislative),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2013,  n.  304,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 27  febbraio  2014,  n.  15,
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 1 (Proroga di termini in materia di assunzioni,
          organizzazione    e    funzionamento    delle     Pubbliche
          Amministrazioni). - 1. - 4. Omissis. 
                5. Le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013,
          adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 24
          dicembre 2012, n. 228, sono prorogate al 31 dicembre 2023. 
                6. - 14. Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 2 e 4, del
          decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 (Proroga di  termini
          previsti da  disposizioni  legislative),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2014,  n.  302,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 27  febbraio  2015,  n.  11,
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 1 (Proroga di termini in materia  di  pubbliche
          amministrazioni). -1. Omissis. 
                2.  Il  termine  per  procedere  alle  assunzioni  di
          personale a tempo indeterminato, relative  alle  cessazioni
          verificatesi negli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,
          2019, 2020 e 2021, previste dall'articolo 3, commi 1  e  2,
          del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  11  agosto  2014,   n.   114,
          dall'articolo 66, commi 9-bis e 13-bis del decreto-legge 25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e'
          prorogato al 31 dicembre 2023 e le relative  autorizzazioni
          ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il
          31 dicembre 2023. 
                3. Omissis. 
                4. Le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2014,
          adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 464,  della  legge
          27 dicembre 2013, n. 147, sono  prorogate  al  31  dicembre
          2023. 
                5. - 12-quater. Omissis.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  1,  comma  1148,
          lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205  (Bilancio
          di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2018  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, S.O.  n.
          62, come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  1.  -  1148.  In  materia  di  graduatorie   e
          assunzioni  presso  le  pubbliche   amministrazioni,   sono
          disposte le seguenti proroghe di termini: 
                  a). - d). Omissis. 
                  e)  il  termine  per  procedere   alle   assunzioni
          autorizzate con il decreto previsto all'articolo  1,  comma
          365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n.  232,  e'
          prorogato al 31 dicembre 2023; 
                  f). - h). Omissis.». 
              - Si  riporta  il  testo  dei  commi  303,  313  e  348
          dell'articolo 1  della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145
          (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno  finanziario
          2019 e bilancio pluriennale  per  il  triennio  2019-2021),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31  dicembre  2018,  n.
          302, S.O. n. 62, come modificato dalla presente legge: 
                «Omissis. 
                303. Al fine di assicurare l'efficace  ed  efficiente
          esercizio delle attivita' di vigilanza per la sicurezza dei
          prodotti nonche' dell'attivita' in conto  terzi  attribuite
          al Ministero dello sviluppo economico, e' autorizzata,  per
          il quinquennio  2019-2023  in  aggiunta  alle  facolta'  di
          assunzione    previste    dalla    legislazione    vigente,
          l'assunzione a  tempo  indeterminato  presso  il  Ministero
          dello sviluppo economico di un contingente  di  complessive
          102  unita'  di  personale,  nei  limiti  della   dotazione
          organica,  cosi'   composto:   2   unita'   con   qualifica
          dirigenziale non generale con laurea in  ingegneria  ovvero
          discipline  equipollenti;  80  unita'   di   personale   da
          inquadrare nella III area del personale  non  dirigenziale,
          posizione   economica   F1,   di   cui   50   unita'    con
          professionalita' di ingegneri delle telecomunicazioni e  30
          unita', con prevalenza di personale di profilo tecnico  per
          una percentuale almeno pari all'80 per cento,  con  profili
          tecnici idonei al disimpegno di compiti di vigilanza per la
          sicurezza  dei  prodotti;  20  unita'   di   personale   da
          inquadrare nella II area del  personale  non  dirigenziale,
          posizione   economica   F2,   di   cui   10   unita'    con
          professionalita' di periti  industriali  in  elettronica  e
          telecomunicazioni. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di
          cui al presente comma,  per  l'importo  di  euro  4.067.809
          annui a decorrere dall'anno  2019,  si  provvede  a  valere
          sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1,  comma  365,
          lettera b), della legge 11  dicembre  2016,  n.  232,  come
          rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo. 
                Omissis. 
                313.  Al  fine  di  assicurare  il  mantenimento  dei
          necessari standard  di  funzionalita'  dell'Amministrazione
          dell'interno, anche in relazione ai  peculiari  compiti  in
          materia di immigrazione e  ordine  pubblico,  il  Ministero
          dell'interno e' autorizzato, fino al 31 dicembre  2023,  in
          aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione
          vigente, nell'ambito della vigente dotazione  organica,  ad
          assumere le seguenti unita'  di  personale  della  carriera
          prefettizia e di livello dirigenziale  e  non  dirigenziale
          dell'Amministrazione civile dell'interno, cosi'  suddiviso:
          a) 50 unita'  nella  qualifica  iniziale  di  accesso  alla
          carriera prefettizia; b) 25 unita' nella qualifica iniziale
          di accesso alla dirigenza dell'Area Funzioni  Centrali;  c)
          250 unita' nell'Area III, posizione economica  F1;  d)  450
          unita' nell'Area II, posizione economica F2. Agli oneri  di
          cui al presente comma, pari ad euro 32.842.040 per ciascuno
          degli anni 2019  e  2020  e  ad  euro  34.878.609  annui  a
          decorrere dal 2021, si provvede a valere sulle risorse  del
          fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera  b),  della
          legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai  sensi
          del comma 298 del presente articolo. 
                Omissis. 
                349.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  348  il
          Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato, nel
          triennio  2019-2021,  in  aggiunta  alle  vigenti  facolta'
          assunzionali, a bandire procedure concorsuali e ad assumere
          a tempo indeterminato, entro il 31 dicembre  2023,  fino  a
          venti unita' di personale con  qualifica  di  dirigente  di
          seconda fascia.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 36,  comma  1,  del
          decreto legislativo 20 febbraio  2019,  n.  15  (Attuazione
          della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul  ravvicinamento  delle
          legislazioni  degli  Stati  membri  in  materia  di  marchi
          d'impresa  nonche'  per   l'adeguamento   della   normativa
          nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)  2015/2424
          del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  16  dicembre
          2015,  recante  modifica   al   regolamento   sul   marchio
          comunitario), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  8  marzo
          2019, n. 57, come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  36  (Adempimenti  conseguenti   all'attuazione
          della  direttiva  (UE)  2015/2436).  -  1.  Al  fine  dello
          svolgimento dei nuovi  incrementali  adempimenti  derivanti
          dall'attuazione  della   direttiva   (UE)   2015/2436,   il
          Ministero  dello  sviluppo   economico,   nel   quinquennio
          2019-2023,   e'   autorizzato   ad   assumere    a    tempo
          indeterminato,  nei  limiti  dei   posti   disponibili   in
          dotazione organica, trenta unita' da  inquadrare  nell'area
          III,  posizione  economica   F1,   selezionate   attraverso
          apposito  concorso  pubblico,  in  possesso  di   specifici
          requisiti  professionali  necessari  all'espletamento   dei
          nuovi compiti operativi. 
                2. - 4. Omissis.». 
              - Si riporta il testo dei commi 162 e 495 dell'articolo
          1 della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160  (Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2019, n. 304, S.O.  n.
          45, come modificato dalla presente legge: 
                «Omissis. 
                162. Le convenzioni stipulate ai sensi  dell'articolo
          78, comma 2, della legge 23  dicembre  2000,  n.  388,  per
          l'utilizzazione di  lavoratori  socialmente  utili  di  cui
          all'articolo  2,  comma  1,  del  decreto  legislativo   28
          febbraio 2000, n. 81, sono prorogate al  31  dicembre  2023
          nei limiti della spesa  gia'  sostenuta  e  senza  nuovi  o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
                Omissis. 
                495. Al fine di semplificare  le  assunzioni  di  cui
          all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n.
          145,  le  amministrazioni   pubbliche   utilizzatrici   dei
          lavoratori socialmente utili di cui all'articolo  2,  comma
          1, del decreto legislativo  28  febbraio  2000,  n.  81,  e
          all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo  7  agosto
          1997,  n.  280,  nonche'  dei  lavoratori  gia'  rientranti
          nell'abrogato  articolo  7  del  decreto   legislativo   1°
          dicembre 1997,  n.  468,  e  dei  lavoratori  impegnati  in
          attivita' di pubblica utilita', anche mediante contratti di
          lavoro a tempo determinato o  contratti  di  collaborazione
          coordinata e continuativa nonche' mediante altre  tipologie
          contrattuali,  possono  procedere  all'assunzione  a  tempo
          indeterminato,  anche  con  contratti  di  lavoro  a  tempo
          parziale, anche in  deroga,  fino  al  30  giugno  2023  in
          qualita'  di  lavoratori  sovrannumerari,  alla   dotazione
          organica, al  piano  di  fabbisogno  del  personale  ed  ai
          vincoli  assunzionali  previsti  dalla  vigente   normativa
          limitatamente alle risorse  di  cui  al  comma  497,  primo
          periodo. I lavoratori che alla data del  31  dicembre  2016
          erano impiegati in progetti di lavori socialmente utili  ai
          sensi degli articoli 4, commi  6  e  21,  e  9,  comma  25,
          lettera b), del decreto-legge  1°  ottobre  1996,  n.  510,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  novembre
          1996,  n.  608,  possono  essere  assunti  dalle  pubbliche
          amministrazioni che ne erano  utilizzatrici  alla  predetta
          data, a tempo indeterminato, anche con contratti di  lavoro
          a tempo parziale, anche in deroga, per gli anni 2021 e 2022
          in qualita' di lavoratori  sovrannumerari,  alla  dotazione
          organica e al piano di fabbisogno  del  personale  previsti
          dalla vigente normativa limitatamente alle risorse  di  cui
          al primo periodo del comma 497 del presente articolo.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 3-ter, del
          decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1,  (Disposizioni  urgenti
          per  l'istituzione  del  Ministero  dell'istruzione  e  del
          Ministero dell'universita'  e  della  ricerca),  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  9  gennaio  2020,   n.   6,   e
          convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.
          12, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 3 (Ripartizione delle strutture e degli  uffici).
          - 1- 3-bis. Omissis. 
                3-ter. Il Ministero dell'istruzione  e  il  Ministero
          dell'universita' e della ricerca sono autorizzati a bandire
          apposite procedure  concorsuali  pubbliche,  da  concludere
          entro  il  31  dicembre  2023,  a  valere  sulle   facolta'
          assunzionali  pregresse,  relative  al  comparto   Funzioni
          centrali e alla relativa area dirigenziale, il cui utilizzo
          e'  stato  gia'  autorizzato  in   favore   del   Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca.  A  tal
          fine,  le  predette   facolta'   assunzionali   s'intendono
          riferite rispettivamente al Ministero dell'istruzione e  al
          Ministero dell'universita' e della ricerca, in  proporzione
          alle relative dotazioni organiche di cui  al  comma  3-bis,
          ferma   restando   l'attribuzione   al    solo    Ministero
          dell'istruzione delle  facolta'  assunzionali  relative  al
          personale dirigenziale tecnico con compiti ispettivi. 
                4. - 9-ter. Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 259, comma  7,  del
          decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34  (Misure  urgenti  in
          materia di  salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
          nonche'  di  politiche   sociali   connesse   all'emergenza
          epidemiologica  da  COVID-19),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 19 maggio 2020, n. 128, S.O. n. 21, e convertito,
          con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 259 (Misure per la  funzionalita'  delle  Forze
          Armate, delle Forze di polizia,  del  Corpo  nazionale  dei
          vigili  del  fuoco,  dell'amministrazione  penitenziaria  e
          dell'amministrazione  della   giustizia   minorile   e   di
          comunita' in materia di procedure concorsuali). - 1.  -  6.
          Omissis. 
                7. Le assunzioni di personale delle Forze di  polizia
          e del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco  previste,  per
          gli anni 2020, 2021 e 2022, dall'articolo 66, comma  9-bis,
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  in
          relazione alle cessazioni dal servizio  verificatesi  negli
          anni 2019, 2020 e 2021, dall'articolo 1, comma 287, lettere
          c), d) ed  e),  della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205,
          dall'articolo 1, comma 381, lettere  b),  c)  e  d),  della
          legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall'articolo 19, commi  1,
          lettere a) e b), e 3, del decreto-legge 30  dicembre  2019,
          n. 162,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28
          febbraio 2020, n. 8, dall'articolo 1, comma 984, lettere a)
          e b), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dagli  articoli
          13,  comma  5,  16-septies,  comma  2,  lettera   c),   del
          decreto-legge 21 ottobre  2021,  n.  146,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17  dicembre  2021,  n.  215,  e
          dall'articolo 1, commi  da  961-bis  a  961-septies,  della
          legge 30 dicembre 2021, n. 234, possono  essere  effettuate
          entro il 31 dicembre 2023.». 
              - Si riporta il testo del  comma  305  dell'articolo  1
          della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145: 
                «Omissis. 
                305.  Al  fine  di  assicurare  la  funzionalita'   e
          l'efficienza   dell'area   produttiva    industriale,    in
          particolare degli arsenali e degli  stabilimenti  militari,
          nonche'   per   potenziare   il   sistema   sinergico    di
          collaborazione con le amministrazioni locali e  le  realta'
          produttive territoriali, il  Ministero  della  difesa,  nei
          limiti   della   dotazione   organica   e   nel    rispetto
          dell'articolo   2259-ter   del   codice    dell'ordinamento
          militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.
          66, in aggiunta alle  facolta'  di  assunzione  previste  a
          legislazione vigente, e' autorizzato ad  assumere,  per  il
          triennio  2019-2021,  con  contratto  di  lavoro  a   tempo
          indeterminato, un contingente  massimo  di  294  unita'  di
          personale  con  profilo  tecnico  non  dirigenziale,  cosi'
          ripartito: 
                  a) 10 unita' di Area III, posizione economica F1, e
          88 unita' di Area II, posizione economica  F2,  per  l'anno
          2019; 
                  b) 10 unita' di Area III, posizione economica F1, e
          88 unita' di Area II, posizione economica  F2,  per  l'anno
          2020; 
                  c) 10 unita' di Area III, posizione economica F1, e
          88 unita' di Area II, posizione economica  F2,  per  l'anno
          2021.». 
              - Si riporta il testo del  comma  917  dell'articolo  1
          della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2020, n. 322, S.O.  n.
          46, come modificato dalla presente legge: 
                «Omissis. 
                917. Il Ministero della difesa, al fine di assicurare
          le   funzioni   e   l'efficienza    dell'area    produttiva
          industriale,  in  particolare  degli   arsenali   e   degli
          stabilimenti militari, nonche' per  potenziare  le  realta'
          produttive  locali  in  un   sistema   sinergico   con   le
          amministrazioni locali, nei limiti della dotazione organica
          del personale civile prevista  dall'articolo  2259-ter  del
          codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' autorizzato a  bandire
          procedure concorsuali pubbliche per il reclutamento, per il
          triennio 2022-2024, con contratto di lavoro  subordinato  a
          tempo indeterminato, di un contingente  di  431  unita'  di
          personale non dirigenziale cosi' ripartito: 
                  a) 19 unita' di Area III, fascia retributiva F1,  e
          125 unita' di Area II, fascia retributiva  F2,  per  l'anno
          2021; 
                  b) 19 unita' di Area III, fascia retributiva F1,  e
          125 unita' di Area II, fascia retributiva  F2,  per  l'anno
          2022; 
                  c) 19 unita' di Area III, fascia retributiva F1,  e
          124 unita' di Area II, fascia retributiva  F2,  per  l'anno
          2023.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 11,  comma  1,  del
          decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il
          sostegno e il  rilancio  dell'economia),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2020,  n.  203,  S.O.  n.  30,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
          n. 126, come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  11  (Misure  a  sostegno  dello   sviluppo   e
          dell'occupazione dell'Arsenale Militare di Taranto).  -  1.
          Il Ministero della difesa, per le esigenze di funzionalita'
          e  di  compatibilita'  ambientale  dell'Arsenale   militare
          marittimo di Taranto, nei limiti della dotazione  organica,
          fermo restando quanto previsto dall'articolo  2259-ter  del
          decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' autorizzato ad
          assumere, per  il  triennio  2022-2024,  con  contratto  di
          lavoro a tempo indeterminato e  permanenza  nella  sede  di
          almeno cinque  anni,  un  contingente  complessivo  di  315
          unita' di personale non dirigenziale  con  profilo  tecnico
          mediante  corso-concorso  selettivo  speciale  bandito  dal
          Centro  di  formazione  della  difesa,  secondo   modalita'
          disciplinate con  decreto  del  Ministro  della  difesa  di
          concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione. 
                2.-4. Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 7-bis, comma 1, del
          decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti  per  il
          rafforzamento   della   capacita'   amministrativa    delle
          pubbliche  amministrazioni  funzionale  all'attuazione  del
          Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)  e  per
          l'efficienza della giustizia),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  9  giugno  2021,   n.   136,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 6  agosto  2021,  n.  113,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.  7-bis  (Reclutamento  di  personale   per   il
          Ministero dell'economia e delle finanze). - 1. Al  fine  di
          avviare tempestivamente le procedure di monitoraggio  degli
          interventi del PNRR, nonche' di attuare la  gestione  e  il
          coordinamento dello stesso, il  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze e' autorizzato, per gli anni 2022 e  2023,  a
          bandire apposite procedure concorsuali  pubbliche,  secondo
          le  modalita'  semplificate  di  cui  all'articolo  10  del
          decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in deroga
          alle ordinarie procedure di mobilita', ovvero  a  procedere
          allo scorrimento  delle  vigenti  graduatorie  di  concorsi
          pubblici, e, conseguentemente, ad assumere con contratto di
          lavoro subordinato a tempo indeterminato, per  le  esigenze
          dei Dipartimenti del medesimo Ministero, in  aggiunta  alle
          vigenti facolta' assunzionali e nei  limiti  della  vigente
          dotazione organica, un  contingente  di  personale  pari  a
          centoquarantacinque  unita'  da  inquadrare   nel   livello
          iniziale dell'Area III del comparto Funzioni  centrali,  di
          cui cinquanta unita' da  assegnare  al  Dipartimento  della
          Ragioneria  generale  dello   Stato,   trenta   unita'   al
          Dipartimento del  tesoro,  trenta  unita'  al  Dipartimento
          delle  finanze  e  trentacinque  unita'   al   Dipartimento
          dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi,
          e un contingente di  settantacinque  unita'  da  inquadrare
          nell'Area II, posizione economica F2, del comparto Funzioni
          centrali, da assegnare  al  Dipartimento  della  Ragioneria
          generale dello Stato. 
                2.-6. Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 9,  comma  10,  del
          decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 (Disposizioni urgenti
          per  l'attuazione  del  Piano  nazionale   di   ripresa   e
          resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle  infiltrazioni
          mafiose), pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  6  novembre
          2021, n. 265, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
          dicembre 2021,  n.  233,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art. 9 (Rafforzamento ed efficienza dei processi  di
          gestione,   revisione   e   valutazione   della   spesa   e
          miglioramento dell'efficacia dei relativi procedimenti).  -
          1. - 9. Omissis. 
                10.  Per  il  rafforzamento   delle   strutture   del
          Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato,  ivi
          inclusi l'Unita' di missione di cui al comma 9 e  i  Nuclei
          di valutazione della spesa di  cui  all'articolo  39  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' per le attivita' di
          implementazione dei processi di redazione del  bilancio  di
          genere   e   del   bilancio   ambientale,   il    Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  per   il
          triennio 2021-2023, a reclutare  con  contratto  di  lavoro
          subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti
          facolta' assunzionali, nei limiti della  vigente  dotazione
          organica, un contingente  di  40  unita'  di  personale  da
          inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, senza  il
          previo svolgimento delle procedure di  mobilita',  mediante
          l'indizione di apposite procedure concorsuali  pubbliche  o
          scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici.
          A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 1.864.375  annui
          a decorrere dall'anno 2022. Anche in  considerazione  delle
          esigenze di cui al presente comma,  all'articolo  1,  comma
          884, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,
          le  parole:  «per  l'anno  2021»  sono   sostituite   dalle
          seguenti: «per gli anni 2022 e 2023». 
                11. - 18-bis. Omissis.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  1,  comma  11,
          lettere a)  e  b)  della  legge  31  agosto  2022,  n.  130
          (Disposizioni  in  materia  di  giustizia  e  di   processo
          tributari),  pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale   1°
          settembre 2022, n.  204,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art. 1 (Rafforzamento ed efficienza dei processi  di
          gestione,   revisione   e   valutazione   della   spesa   e
          miglioramento dell'efficacia dei relativi procedimenti).  -
          1. - 10. Omissis. 
                11. Per le medesime finalita' indicate nel comma  10,
          a decorrere dal 1° ottobre 2022, sono istituiti  presso  il
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento
          delle  finanze  due  uffici  dirigenziali  di  livello  non
          generale aventi funzioni, rispettivamente,  in  materia  di
          status giuridico ed economico dei magistrati tributari e di
          organizzazione e gestione delle procedure  concorsuali  per
          il reclutamento dei magistrati tributari, da destinare alla
          Direzione  della  giustizia  tributaria,  nonche'  diciotto
          posizioni dirigenziali di livello non generale da destinare
          alla direzione di uno o piu' uffici di segreteria di  corti
          di giustizia tributaria. Il Ministero dell'economia e delle
          finanze e' autorizzato ad assumere con contratto di  lavoro
          subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti
          facolta'  assunzionali  e  anche  mediante  l'utilizzo   di
          vigenti graduatorie di concorsi pubblici, un contingente di
          personale cosi' composto: 
                  a)  per  l'anno  2023,  20  unita'   di   personale
          dirigenziale non generale, di cui 18  unita'  da  destinare
          alla direzione di uno o piu' uffici di segreteria di  corti
          di giustizia  tributaria  e  2  unita'  da  destinare  alla
          Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle
          finanze; 
                  b) per l'anno 2023,  50  unita'  di  personale  non
          dirigenziale da inquadrare nell'Area funzionari,  posizione
          economica F1, di cui 25 unita' da destinare agli uffici del
          Dipartimento delle  finanze  -  Direzione  della  giustizia
          tributaria  e  25  unita'  da  destinare  al  Consiglio  di
          presidenza della giustizia tributaria; 
                  c) Omissis. 
                  12. - 15. Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 5 del  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  24  aprile  2018
          (Autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento  e  ad
          assumere  unita'  di  personale,   in   favore   di   varie
          amministrazioni), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  12
          giugno 2018, n. 134: 
                «Art. 5 (Ministero dell'interno). - 1.  Il  Ministero
          dell'interno   e'   autorizzato   ad    indire    procedure
          concorsuali, nel triennio 2018-2020,  per  personale  della
          carriera prefettizia, dirigenziale e non dirigenziale, come
          da Tabella 5 allegata, che costituisce parte integrante del
          presente  provvedimento.  Resta   fermo   quanto   previsto
          dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013. 
                2.  Sono,  altresi'   autorizzate   le   risorse   da
          cessazione 2017 - budget 2018 relative al  personale  della
          carriera prefettizia e al personale dirigenziale,  come  da
          Tabella 5 allegata, che costituisce  parte  integrante  del
          presente provvedimento. 
                3.  Il  Ministero  dell'interno  e'  autorizzato   ad
          assumere a tempo  indeterminato  unita'  di  personale  non
          dirigenziale, sulle risorse da  cessazione  2017  -  budget
          2018 di personale  non  dirigenziale,  come  da  Tabella  5
          allegata, che costituisce  parte  integrante  del  presente
          provvedimento.». 
              - Si riporta il testo del  comma  873  dell'articolo  1
          della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178: 
                «Omissis. 
                873. Al fine di assicurare i  necessari  standard  di
          funzionalita'   dell'amministrazione   e   delle   relative
          strutture interne, anche in relazione ai peculiari  compiti
          in  materia  di  politiche  di  tutela,   coordinamento   e
          programmazione  dei  settori  agroalimentare,  dell'ippica,
          della   pesca   e   forestale,   nonche'    per    adeguare
          tempestivamente i livelli dei servizi alle  nuove  esigenze
          anche a seguito degli effetti derivanti  dall'emergenza  da
          COVID-19, e far fronte, conseguentemente,  alla  necessita'
          di coprire le  vacanze  di  organico,  il  Ministero  delle
          politiche agricole alimentari e forestali, per  il  biennio
          2021-2022, e' autorizzato a bandire  procedure  concorsuali
          pubbliche, secondo i principi e i criteri direttivi di  cui
          agli articoli 247, 248 e 249 del  decreto-legge  19  maggio
          2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
          luglio 2020, n. 77, e  conseguentemente  ad  assumere,  con
          contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alle
          vigenti facolta' assunzionali e nei  limiti  della  vigente
          dotazione  organica,  un  contingente  di  140  unita'   di
          personale, di cui 58 unita' da  inquadrare  nell'Area  III,
          posizione economica F1, e 28 unita' nell'Area II, posizione
          economica F2, da assumere nell'anno 2021  e  30  unita'  da
          inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, 21 unita'
          nell'Area  II,  posizione  economica  F2,  e  3  unita'  di
          personale  dirigenziale  di  seconda  fascia  da   assumere
          nell'anno 2022.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 24, commi  1  e  3,
          del citato decreto-legge 14 agosto  2020,  n.  104  (Misure
          urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 24 (Misure urgenti per la tutela del patrimonio
          culturale e per lo spettacolo). - 1.  Il  Ministero  per  i
          beni e le attivita' culturali e per il turismo, al fine  di
          assicurare lo  svolgimento  nel  territorio  di  competenza
          delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio
          culturale e del paesaggio  degli  uffici  periferici,  puo'
          autorizzare, nelle more della pubblicazione dei bandi delle
          procedure concorsuali per  l'assunzione  di  funzionari  di
          Area III, posizione economica F 1, dei profili tecnici gia'
          autorizzati dall'articolo 1,  comma  338,  della  legge  30
          dicembre 2018, n. 145, incarichi di collaborazione ai sensi
          dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165, per la durata  massima  di  quindici  mesi  e
          comunque non oltre il 31 dicembre 2021  e  per  un  importo
          massimo di 40.000  euro  per  singolo  incarico,  entro  il
          limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2020  e  di
          24 milioni  di  euro  per  l'anno  2021.  Ai  collaboratori
          possono essere attribuite le funzioni di responsabile unico
          del procedimento.  Ciascun  ufficio  assicura  il  rispetto
          degli obblighi di pubblicita' e trasparenza  nelle  diverse
          fasi della procedura. 
                2. Omissis. 
                3. Nelle more  delle  procedure  concorsuali  per  il
          reclutamento del personale dirigenziale di cui al comma  5,
          e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, per il  Ministero
          per i beni e le attivita' culturali e  per  il  turismo  la
          misura massima di cui  all'articolo  1,  comma  6,  secondo
          periodo,  del  decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.  162,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio
          2020, n. 8, puo' essere elevata fino al 15 per  cento.  Gli
          incarichi dirigenziali non  generali  di  cui  al  presente
          comma  possono  essere  conferiti  esclusivamente  per   le
          direzioni periferiche di Soprintendenze archeologia,  belle
          arti e paesaggio, archivistiche e  bibliografiche,  nonche'
          per istituti e uffici periferici diversi dagli istituti  di
          rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale.
          Ai fini di cui  al  presente  comma  i  predetti  incarichi
          dirigenziali possono  essere  conferiti  esclusivamente  al
          personale delle aree  funzionali  del  medesimo  Ministero,
          gia' in  servizio  a  tempo  indeterminato  e  comunque  in
          possesso dei requisiti di cui all'articolo 19, comma 6, del
          decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165.  I  contratti
          relativi  a  detti   incarichi   prevedono   una   clausola
          risolutiva   espressa   che   stabilisce   la    cessazione
          dall'incarico all'atto  dell'assunzione  in  servizio,  nei
          ruoli del personale del Ministero per i beni e le attivita'
          culturali e per il turismo, dei vincitori del  concorso  di
          cui al comma 5, previo espletamento del  corso  di  cui  al
          comma 9. La quota di utilizzo eccedente la  misura  di  cui
          all'articolo 1, comma 6, secondo periodo del  decreto-legge
          30 dicembre 2019, n. 162,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e' comunque previamente
          autorizzata dal Ministro per la  pubblica  amministrazione.
          All'attuazione del presente comma si  provvede  comunque  a
          valere sulle facolta' assunzionali del Ministero per i beni
          e le attivita' culturali e per il turismo. 
                4. - 13. Omissis.». 
              - Si riporta il testo del  comma  632  dell'articolo  1
          della  legge  29  dicembre  2022,  n.  197   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2022, n. 303, S.O.  n.
          43: 
                «Omissis. 
                632. Nello stato di previsione  del  Ministero  della
          cultura  e'  istituito  un  fondo  da  ripartire  con   una
          dotazione di 100 milioni di euro per  l'anno  2023,  di  34
          milioni di euro per l'anno 2024, di 32 milioni di euro  per
          l'anno 2025 e di 40  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2026. Con decreto del Ministro della cultura,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da
          adottare entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, sono  definiti  i  criteri  di
          riparto e di attribuzione delle risorse del fondo di cui al
          primo periodo.». 
              - Si riporta il testo del  comma  200  dell'articolo  1
          della citata legge 27 dicembre 2017, n.  205  (Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020): 
                «Omissis. 
                200.  Al  fine  di  garantire  il  servizio   sociale
          professionale  come  funzione  fondamentale   dei   comuni,
          secondo  quanto  stabilito  dall'articolo  14,  comma   27,
          lettera g),  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, e, contestualmente, i servizi di  cui  all'articolo
          7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre  2017,  n.
          147, a valere e nei limiti della meta' delle risorse di cui
          all'articolo 7, comma 3, del medesimo  decreto  legislativo
          attribuite a ciascun ambito  territoriale,  possono  essere
          effettuate assunzioni di assistenti sociali con rapporto di
          lavoro a tempo  determinato,  fermo  restando  il  rispetto
          degli obiettivi del pareggio  di  bilancio,  in  deroga  ai
          vincoli di contenimento della spesa  di  personale  di  cui
          all'articolo 9, comma 28, del citato  decreto-legge  n.  78
          del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122
          del 2010, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27
          dicembre 2006, n. 296.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  20,  comma  1,
          lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017,  n.  75
          (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1,  lettera
          a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17,  comma  1,  lettere
          a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q),  r),  s)  e  z),
          della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di
          riorganizzazione    delle    amministrazioni    pubbliche),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2017, n. 130: 
                «Art. 20 (Superamento del precariato nelle  pubbliche
          amministrazioni). -  1.  Le  amministrazioni,  al  fine  di
          superare il precariato, ridurre il ricorso ai  contratti  a
          termine e valorizzare  la  professionalita'  acquisita  dal
          personale con  rapporto  di  lavoro  a  tempo  determinato,
          possono, fino al 31 dicembre 2023, in coerenza con il piano
          triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2,  e
          con l'indicazione  della  relativa  copertura  finanziaria,
          assumere a tempo indeterminato personale  non  dirigenziale
          che possegga tutti i seguenti requisiti: 
                  a) Omissis; 
                  b) Omissis; 
                  c)  abbia  maturato,  al  31  dicembre  2022,  alle
          dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a)  che
          procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio,  anche
          non continuativi, negli ultimi otto anni. 
                2.-14. Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 13-ter, comma 1,  e
          dell'articolo   12-bis,   comma   1,   lettera   b),    del
          decreto-legge 27 gennaio 2022,  n.  4  (Misure  urgenti  in
          materia  di  sostegno  alle  imprese   e   agli   operatori
          economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi   territoriali,
          connesse  all'emergenza  da  COVID-19,   nonche'   per   il
          contenimento degli effetti degli  aumenti  dei  prezzi  nel
          settore elettrico), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  27
          gennaio 2022, n. 21, e convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 marzo 2022, n. 25, come modificato dalla  presente
          legge: 
                «Art.  13-ter  (Inconferibilita'   di   incarichi   a
          componenti  di  organo  politico  di  livello  regionale  e
          locale). - 1. Fino al 31 dicembre  2023,  al  fine  di  non
          disperdere le competenze e  le  professionalita'  acquisite
          dagli amministratori locali nel  corso  del  loro  mandato,
          specialmente   durante   l'emergenza   epidemiologica    da
          COVID-19, l'incompatibilita' di cui all'articolo  7,  comma
          1, del decreto legislativo 8 aprile 2013,  n.  39,  non  si
          applica  ai  componenti  dei  consigli   dei   comuni   con
          popolazione superiore a 15.000  abitanti  o  di  una  forma
          associativa tra comuni avente la medesima popolazione. 
                2.-Omissis.». 
                «Art.  12-bis  (Disposizioni   sulle   procedure   di
          reclutamento dei segretari comunali e provinciali). - 1. Al
          fine di supportare gli enti locali per  l'attuazione  degli
          interventi e la realizzazione degli obiettivi previsti  dal
          Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), a decorrere
          dal 2022 e per la durata del medesimo Piano: 
                  a) Omissis; 
                  b)   in   applicazione   dei   principi    previsti
          dall'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165, e ferma restando la  disciplina  contrattuale
          vigente, il segretario iscritto nella  fascia  iniziale  di
          accesso in  carriera,  su  richiesta  del  sindaco,  previa
          autorizzazione del Ministero dell'interno, puo' assumere la
          titolarita'  anche  in  sedi,  singole   o   convenzionate,
          corrispondenti  alla  fascia  professionale  immediatamente
          superiore aventi fino ad  un  massimo  di  5.000  abitanti,
          nonche' fino ad un massimo di 10.000  abitanti  nelle  sedi
          singole situate nelle isole minori in caso di vacanza della
          sede e qualora la procedura di pubblicizzazione sia  andata
          deserta, per un periodo massimo di dodici mesi, prorogabili
          fino a ventiquattro; 
                  c).-d). Omissis.». 
              - Si riporta il testo dei commi 586 e 587 dell'articolo
          1 della  legge  30  dicembre  2021,  n.  234  (Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2021, n. 310, S.O.  n.
          49: 
                «Omissis. 
                586. A titolo di concorso alla copertura del  maggior
          onere  sostenuto   dai   comuni   per   la   corresponsione
          dell'incremento delle indennita' di funzione  previste  dai
          commi  583,  584  e  585,  il  fondo  di  cui  all'articolo
          57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre  2019,  n.
          124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
          2019, n. 157, e' incrementato di 100 milioni  di  euro  per
          l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno  2023  e  di
          220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. 
                587. Le risorse di cui al comma  586  sono  ripartite
          tra  i  comuni  interessati  con   decreto   del   Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze,  previa  intesa  in  sede   di   Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali. Il comune beneficiario e'
          tenuto a riversare ad  apposito  capitolo  di  entrata  del
          bilancio  dello  Stato   l'importo   del   contributo   non
          utilizzato nell'esercizio finanziario.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 16,  comma  1,  del
          decreto-legge 30  aprile  2022,  n.  36  (Ulteriori  misure
          urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di  ripresa  e
          resilienza (PNRR)), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  30
          aprile 2022, n. 100, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 29 giugno 2022, n. 79, come modificato dalla presente
          legge: 
                «Art.    16    (Potenziamento     della     capacita'
          amministrativa   del   Ministero   dell'interno   ai   fini
          dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
          - PNRR). - 1. Al fine di garantire  le  attivita'  connesse
          alla  gestione,  all'erogazione,  al  monitoraggio   e   al
          controllo  dei  finanziamenti  statali  agli   investimenti
          comunali e di  quelli  destinati  al  Corpo  nazionale  dei
          vigili del fuoco per i  progetti  del  Piano  nazionale  di
          ripresa  e  resilienza  (PNRR),  in   deroga   ai   vincoli
          assunzionali  previsti   dalla   disciplina   vigente,   il
          Ministero  dell'interno  e'  autorizzato  per  il   biennio
          2022-2023 ad assumere per le esigenze del Dipartimento  per
          gli affari interni e territoriali - Direzione centrale  per
          la finanza locale e del Dipartimento dei vigili del  fuoco,
          del soccorso pubblico e della  difesa  civile  -  Direzione
          centrale per le risorse  logistiche  e  strumentali,  anche
          mediante scorrimento di  vigenti  graduatorie  di  concorsi
          pubblici, 30 unita' di personale, da  inquadrare  nell'Area
          III,  posizione  economica  F1,   del   comparto   Funzioni
          centrali, nei profili professionali economico, informatico,
          giuridico e statistico, con contratti di lavoro subordinato
          a tempo determinato, di durata complessiva anche  superiore
          a trentasei mesi, ma non eccedente quella di attuazione dei
          progetti e comunque il termine del 31 dicembre 2026. 
                2. Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  11,  comma  1-bis,
          del  decreto  legislativo  1°   dicembre   2009,   n.   178
          (Riorganizzazione della  Scuola  superiore  della  pubblica
          amministrazione (SSPA),  a  norma  dell'articolo  24  della
          legge 18 giugno 2009, n.  69),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 14 dicembre 2009, n. 290, come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 11 (Altri incarichi). - 1. Omissis. 
                1-bis. Per le specifiche esigenze di  tutoraggio,  la
          Scuola  nazionale  dell'amministrazione  e'  autorizzata  a
          stipulare,  fino   al   31   marzo   2023,   contratti   di
          collaborazione coordinata e continuativa per un contingente
          di  personale  non  superiore  a  trenta   unita',   previo
          svolgimento di selezioni pubbliche comparative. 
                2.-2-bis. Omissis.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  155  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
          sull'ordinamento  degli  enti  locali),  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n. 227, S.O. n. 162: 
                «Art. 155 (Commissione per la finanza e gli  organici
          degli enti locali). - 1. La Commissione per  la  finanza  e
          gli organici degli enti locali operante presso il Ministero
          dell'interno, gia' denominata Commissione di ricerca per la
          finanza locale, svolge i seguenti compiti: 
                  a)    controllo     centrale,     da     esercitare
          prioritariamente   in   relazione   alla   verifica   della
          compatibilita' finanziaria, sulle dotazioni organiche e sui
          provvedimenti  di  assunzione  di  personale   degli   enti
          dissestati e  degli  enti  strutturalmente  deficitari,  ai
          sensi dell'articolo 243; 
                  b) parere da rendere al Ministro  dell'interno  sul
          provvedimento  di  approvazione  o  diniego  del  piano  di
          estinzione delle passivita', ai  sensi  dell'articolo  256,
          comma 7; 
                  c) proposta  al  Ministro  dell'interno  di  misure
          straordinarie per il pagamento della massa passiva in  caso
          di  insufficienza  delle  risorse  disponibili,  ai   sensi
          dell'articolo 256, comma 12; 
                  d) parere da rendere in merito  all'assunzione  del
          mutuo con la Cassa depositi e prestiti da  parte  dell'ente
          locale, ai sensi dell'articolo 255, comma 5; 
                  e) parere da rendere al Ministro  dell'interno  sul
          provvedimento di approvazione  o  diniego  dell'ipotesi  di
          bilancio stabilmente riequilibrato, ai sensi  dell'articolo
          261; 
                  f) proposta al Ministro  dell'interno  di  adozione
          delle  misure  necessarie  per  il  risanamento   dell'ente
          locale,  a  seguito  del  ricostituirsi  di  disavanzo   di
          amministrazione o insorgenza di debiti fuori  bilancio  non
          ripianabili con i normali mezzi o  mancato  rispetto  delle
          prescrizioni   poste   a   carico   dell'ente,   ai   sensi
          dell'articolo 268; 
                  g) parere da rendere al Ministro  dell'interno  sul
          provvedimento di sostituzione di tutto o parte  dell'organo
          straordinario di liquidazione, ai sensi dell'articolo  254,
          comma 8; 
                  h)    approvazione,     previo     esame,     della
          rideterminazione della  pianta  organica  dell'ente  locale
          dissestato, ai sensi dell'articolo 259, comma 7. 
                  2. Omissis.». 
              - Si riporta il testo dei commi 827 e 828 dell'articolo
          1 della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178: 
                «Omissis. 
                827. Gli enti locali destinatari delle risorse di cui
          al  comma  822   sono   tenuti   a   inviare,   utilizzando
          l'applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, entro
          il termine perentorio del  31  maggio  2022,  al  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello Stato, una  certificazione  della
          perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da
          COVID-19, al netto  delle  minori  spese  e  delle  risorse
          assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori
          entrate e  delle  maggiori  spese  connesse  alla  predetta
          emergenza, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo  24
          del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale,
          dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo  di
          revisione economico-finanziaria, attraverso  un  modello  e
          con  le  modalita'  definiti  con  decreto  del   Ministero
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
          dell'interno,  sentita  la   Conferenza   Stato-citta'   ed
          autonomie locali, da adottare entro il 30 ottobre 2021.  La
          certificazione di cui al periodo precedente non include  le
          riduzioni di gettito derivanti da interventi  autonomamente
          assunti dalla regione o provincia  autonoma  per  gli  enti
          locali  del  proprio  territorio,   con   eccezione   degli
          interventi di  adeguamento  alla  normativa  nazionale.  La
          trasmissione per via  telematica  della  certificazione  ha
          valore giuridico ai sensi dell'articolo 45,  comma  1,  del
          codice di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005.
          Gli obblighi di certificazione di cui  al  presente  comma,
          per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia  Giulia  e
          Valle d'Aosta e delle province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano che  esercitano  funzioni  in  materia  di  finanza
          locale in via esclusiva, sono assolti per il tramite  delle
          medesime regioni e province autonome. 
                828.   Gli   enti   locali   che    trasmettono    la
          certificazione  di  cui  al  comma  827  oltre  il  termine
          perentorio del 31 maggio 2022, ma entro il 30 giugno  2022,
          sono assoggettati a una riduzione del fondo sperimentale di
          riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di
          solidarieta' comunale  in  misura  pari  all'80  per  cento
          dell'importo delle risorse attribuite, ai sensi  del  primo
          periodo del comma 822, da applicare  in  tre  annualita'  a
          decorrere dall'anno 2023. Nel caso in cui la certificazione
          di cui al comma 827 e' trasmessa nel periodo dal 1°  luglio
          2022 al 31 luglio 2022, la riduzione del fondo sperimentale
          di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo
          di  solidarieta'  comunale  di  cui  al  primo  periodo  e'
          comminata in misura pari al 90 per cento dell'importo delle
          risorse  attribuite,  da  applicare  in  tre  annualita'  a
          decorrere  dall'anno   2023.   La   riduzione   del   fondo
          sperimentale    di    riequilibrio,    dei    trasferimenti
          compensativi o del fondo di solidarieta' comunale di cui al
          primo periodo e' applicata in misura pari al 100 per  cento
          dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in  tre
          annualita' a decorrere dall'anno  2023,  qualora  gli  enti
          locali non trasmettano la certificazione di  cui  al  comma
          827 entro la data del 31 luglio 2022. A seguito  dell'invio
          tardivo della certificazione, le riduzioni di  risorse  non
          sono soggette a restituzione. In caso di  incapienza  delle
          risorse, si applicano le procedure di cui  all'articolo  1,
          commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 39, commi  2  e  3,
          del citato decreto-legge n. 104 del 2020: 
                «Art. 39  (Incremento  Fondo  per  l'esercizio  delle
          funzioni degli enti locali). - 1. - 1-bis. Omissis; 
                2. Gli enti locali beneficiari delle risorse  di  cui
          al comma 1 del presente articolo e di cui all'articolo  106
          del decreto-legge n. 34 del 2020, sono  tenuti  a  inviare,
          utilizzando                l'applicativo                web
          http://pareggiobilancio.mef.gov.it,   entro   il    termine
          perentorio del 31 maggio 2021, al Ministero dell'economia e
          delle finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale
          dello Stato, una certificazione della  perdita  di  gettito
          connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto
          delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo
          dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori
          spese   connesse   alla   predetta    emergenza,    firmata
          digitalmente,  ai  sensi  dell'articolo   24   del   codice
          dell'amministrazione  digitale  (CAD)  di  cui  al  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale,
          dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo  di
          revisione economico-finanziaria, attraverso  un  modello  e
          con  le  modalita'  definiti  con  decreto  del   Ministero
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
          dell'interno,  sentita  la   Conferenza   Stato-citta'   ed
          autonomie locali, da adottare entro il 31 ottobre 2020.  La
          certificazione di cui al periodo precedente non include  le
          riduzioni di gettito derivanti da interventi  autonomamente
          assunti dalla regione o provincia  autonoma  per  gli  enti
          locali  del  proprio  territorio,   con   eccezione   degli
          interventi di  adeguamento  alla  normativa  nazionale.  La
          trasmissione per via  telematica  della  certificazione  ha
          valore giuridico ai sensi dell'articolo 45,  comma  1,  del
          CAD di cui al citato decreto legislativo n.  82  del  2005.
          Gli obblighi di certificazione di cui  al  presente  comma,
          per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia  Giulia  e
          Valle d'Aosta e delle province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano che  esercitano  funzioni  in  materia  di  finanza
          locale in via esclusiva, sono assolti per il tramite  delle
          medesime regioni e province autonome. 
                3. Gli enti locali che trasmettono la  certificazione
          di cui al comma 2 oltre il termine perentorio del 31 maggio
          2021, ma entro il 30 giugno 2021 sono  assoggettati  a  una
          riduzione  del  fondo  sperimentale  di  riequilibrio,  dei
          trasferimenti compensativi  o  del  fondo  di  solidarieta'
          comunale in misura pari all'80 per cento dell'importo delle
          risorse attribuite, ai sensi del primo periodo del comma 2,
          da applicare in tre annualita' a decorrere dall'anno  2023.
          Nel caso in cui la certificazione di  cui  al  comma  2  e'
          trasmessa nel periodo dal 1° luglio 2021 al 31 luglio 2021,
          la riduzione del fondo sperimentale  di  riequilibrio,  dei
          trasferimenti compensativi  o  del  fondo  di  solidarieta'
          comunale di cui al primo periodo  e'  comminata  in  misura
          pari al 90 per cento dell'importo delle risorse attribuite,
          da applicare in tre annualita' a decorrere dall'anno  2023.
          La riduzione del fondo sperimentale  di  riequilibrio,  dei
          trasferimenti compensativi  o  del  fondo  di  solidarieta'
          comunale di cui al primo periodo  e'  applicata  in  misura
          pari  al  100  per   cento   dell'importo   delle   risorse
          attribuite, da applicare  in  tre  annualita'  a  decorrere
          dall'anno 2023, qualora gli enti locali non trasmettano  la
          certificazione di cui al comma  2  entro  la  data  del  31
          luglio   2021.   A   seguito   dell'invio   tardivo   della
          certificazione, le riduzioni di risorse non sono soggette a
          restituzione. In  caso  di  incapienza  delle  risorse,  si
          applicano le procedure di cui all'articolo 1, commi  128  e
          129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 
                4.-5. Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  6,  comma  3,  del
          citato decreto-legge n. 36 del 2022, come modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art.  6  (Revisione  del  quadro   normativo   sulla
          mobilita' orizzontale). - 1. - 2. Omissis. 
                3.  Al  fine   di   non   pregiudicare   la   propria
          funzionalita',  le  amministrazioni   interessate   possono
          attivare, fino al 31 marzo 2023, a favore del personale  di
          cui al comma 2, gia'  in  servizio  a  tempo  indeterminato
          presso le amministrazioni, le Autorita' e i soggetti di cui
          all'articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo
          30 marzo 2001, n. 165, come  introdotto  dal  comma  1  del
          presente articolo, eccettuato il personale appartenente  al
          servizio sanitario nazionale e quello di cui all'articolo 3
          del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  che  alla
          data del 31 gennaio 2022 si trovava in posizione di comando
          o distacco, nel limite  del  50  per  cento  delle  vigenti
          facolta'  assunzionali  e   nell'ambito   della   dotazione
          organica,  procedure  straordinarie  di  inquadramento   in
          ruolo, in deroga alle disposizioni di cui  all'articolo  30
          del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165.  Per  le
          procedure straordinarie di cui al presente comma  si  tiene
          conto della anzianita' maturata in comando o distacco,  del
          rendimento conseguito  e  della  idoneita'  alla  specifica
          posizione da ricoprire. Non  e'  richiesto  il  nulla  osta
          dell'amministrazione di provenienza. 
                4.-8-bis. Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 40,  comma  1,  del
          decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144  (Ulteriori  misure
          urgenti  in  materia  di  politica  energetica   nazionale,
          produttivita' delle imprese, politiche  sociali  e  per  la
          realizzazione del Piano nazionale di ripresa  e  resilienza
          (PNRR)), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  23  settembre
          2022, n. 223, e convertito, con modificazioni, dalla  legge
          17 novembre 2022, n. 175, come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                Art. 40  (Ulteriori  disposizioni  di  sostegno  alle
          imprese). - 1. L'applicazione  delle  disposizioni  di  cui
          all'articolo 9-ter, comma 5, del decreto-legge  28  ottobre
          2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
          dicembre 2020, n. 176, e' prorogata al  31  dicembre  2023,
          salva disdetta da parte dell'interessato. 
                1-bis. Omissis.».